STATUTO - ASSOCIAZIONE “ PROGETTO DIRITTI ” ONLUS
Art.1
Costituzione
1. E' costituita con sede in Vicenza, Contra' Pedemuro San Biagio n. 45
l'associazione denominata “PROGETTO DIRITTI” - organizzazione non
lucrativa di utilità sociale (Onlus) di seguito detta associazione.
2. L'associazione:
persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a finì di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
4. L'associazione ha durata illimitata, e' aconfessionale e apartitica.
Art.2
Attività
L'associazione svolge le seguenti attività:
tutela i diritti civili con particolare riferimento ai diritti dei portatori di handicap, degli anziani, dei minori, delle donne e in genere dei soggetti maggiormente colpiti da discriminazioni ed emarginazioni sul piano economico sociale e della salute.
favorisce la salvaguardia della vita indipendente e dell'autonomia della persona, della coppia e della famiglia che si trovino nella situazione di handicap o di svantaggio sociale
promuove progetti e iniziative finalizzate all'inserimento lavorativo, e in generale all'integrazione alla vita sociale, ed economica della popolazione a rischio di marginalità;
promuove la reciproca conoscenza e lo scambio di idee, esperienze e conoscenze;
promuove iniziative e strutture destinate e rispondere ai bisogni derivanti da situazioni di handicap e di svantaggio sociale;
promuove e sostiene la costituzione di cooperative ed organismi per la gestione di centri di assistenza e/o riabilitazione e/o residenza delle persone con disabilità e delle fasce deboli;
promuove attività ricreative, didattiche, turistiche a favore delle persone disabili e dei loro familiari;
effettua e/o promuove studi, ricerche, organizza convegni , conferenze dibattiti ed ogni altra attività similare, funzionali sia alla formazione di orientamenti sia all'informazione della pubblica opinione;
interviene nei confronti della pubblica amministrazione per sollecitare interventi a favore della situazione di handicap o di svantaggio sociale;
raccoglie fondi destinati al raggiungimento degli scopi sociali;
aderisce a qualsiasi tipo di iniziativa, associazione, organismo che persegua obiettivi, finalità e scopi condivisi nell'interesse delle fasce socialmente deboli e/o svantaggiate;
stipula convenzioni con organismi di qualunque genere e tipo, associazioni, ordini professionali, ecc. affinché offrano servizi a condizioni vantaggiose;
fornisce tutta la necessaria informazione ed assistenza per poter accedere ai servizi ed alle provvidenze esistenti;
Art.3
Soci
1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato.
2. I soci possono svolgere anche attività non retribuita.
3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
4.
Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
dimissioni volontarie;
non aver effettuato il versamento della quota associativa annuale;
morte;
indegnità deliberata dal comitato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.
Art.4
Diritti e obblighi dei soci
1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.
Art.5
Organi
Sono organi dell'associazione:
l'assemblea;
il comitato;
il presidente;
Art.6
Assemblea
1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2.
Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax);
4. La convocazione può avvenire anche su di su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
8. L'assemblea ha i seguenti compiti:
eleggere i membri del comitato;
delegare il comitato eletto a sostituire il membro decaduto ai sensi e per gli effetti del presente Statuto
eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
approvare il programma di attività proposto dal comitato;
approvare il bilancio preventivo;
approvare il bilancio consuntivo;
approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.
Art.7
Comitato
1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di sette. Esso può nominare altri 2 membri, in qualità di esperti che rimarranno in carica per il periodo strettamente connesso all'espletamento dell'incarico che ne ha giustificato la nomina stessa. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo che comunque sarà limitato alla materia su cui l'esperto è perito.
2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni 4 mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 30 giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Il comitato ha i seguenti compiti:
eleggere il presidente;
assumere il personale;
nominare il segretario;
fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione;
nominare i membri, in qualità di esperti, di cui all'art. 7 comma 1;
Art.8
Presidente
1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti e nomina il vicepresidente.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.
3. Qualora un membro del comitato direttivo presentasse le dimissioni scritte, oppure risultasse assente a due riunioni consecutive, salvo giustificato motivo, decade e viene sostituito da un membro nominato dal comitato su delega dell'assemblea approvata dalla stessa in sede di nomina del comitato.
4. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.
5. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile
.
6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.
Art.9
Segretario
- Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
provvede al disbrigo della corrispondenza;
è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
compie tutte le necessarie attività propedeutiche alla successiva predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo e consuntivo;
provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
è a capo del personale.
Art.10
Collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.
Art.11
Collegio arbitrale
1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Vicenza il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.
Art.12
Durata delle cariche
1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
Art.13
Risorse economiche
L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
quote associative e contributi dei soci;
contributi dei privati;
contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
contributi di organismi internazionali;
donazioni e lasciti testamentari;
introiti derivanti da convenzioni;
rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.
Art.14
Quota sociale
1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dal comitato. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art.15
Bilancio o rendiconto
Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
Art.16
Modifiche allo statuto
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci.
Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
Art.17
Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.