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Rassegna Legislativa
Agevolazioni Lavorative

Agevolazioni Lavorative

CO.CO.CO. ammessi alle cure termali

Anche i lavoratori parasubordinati hanno diritto alle cure termali offerte dall'Inps. La precisazione è contenuta nel msg. n. 7478/2007, ovviamente in presenza del requisito richiesto dalla normativa vigente, e cioè cinque anni di assicurazione e tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda. Ulteriore requisito: non essere pensionati.


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CONGEDO RETRIBUITO DI DUE ANNI ESTESO AL CONIUGE DEL DISABILE

L'art. 42, D.lgs. n. 151/2001 prevede che i genitori lavoratori (anche adottivi o affidatari), alternativamente , abbiano diritto ad un congedo retribuito (da fruirsi entro 60 giorni dalla richiesta), della durata complessiva di 2 anni (tra tutti gli aventi diritto) per assistere il figlio affetto da grave handicap. Il congedo può essere fruito in parte dalla madre e in parte dal padre, purché sia rispettato il limite massimo riferito al figlio che è di due anni. Dopo la scomparsa dei genitori il medesimo diritto è riconosciuto ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi anche se l'handicappato è maggiorenne. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 233/2005, ha esteso il congedo straordinario a fratelli e sorelle anche quando i genitori , o il genitore, non sono deceduti,ma “solo” impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato. Ancora la Consulta , con la sentenza n. 158 /2007, ha esteso il diritto al congedo in favore del coniuge del disabile in stato di gravità.


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PERMESSI PER HANDICAP E PER ALLATTAMENTO cumulabili in casi particolari

Con il msg. n. 11784/2007 l'Inps, nel ribadire, in via generale, l'incompatibilità tra permessi orari ex lege 104/92 e permessi orari per allattamento nel corso del primo anno di vita del bambino, precisa che se, in particolari casi, il sanitario competente ravvisi in capo al bambino, in relazione alla speciale gravità dell'handicap, la necessità di cure che non possano essere garantite durante le sole ore di allattamento previste per la generalità dei neonati, è possibile autorizzare il cumulo della fruizione dei permessi. In tale caso, i due benefici sono previsti per due situazioni completamente diverse e non contemporaneamente tutelabili con un solo istituto. Il bambino, infatti, ha bisogno di due tipi di cure: dei riposi per allattamento, in quanto di età inferiore all'anno, e dei permessi giornalieri, in quanto portatore di speciali difficoltà nello svolgere le funzioni tipiche della piccola età.

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ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DISABILI non possono essere più bassi

Il decreto interministeriale 7/3/2007 ha stabilito che dal 1° gennaio 2007 l'assegno per i nuclei familiari con entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, NON PUÒ ESSERE INFERIORE, a parità di reddito e di composizione numerica, A QUELLO CORRISPOSTO AGLI EQUIVALENTI NUCLEI CHE NON INCLUDONO SOGGETTI INABILI. La norma sana conseguenze davvero aberranti dell'art. 1, c. 11, L . n. 296/2006.


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HANDICAP non cumulabili congedo e permessi

La Funzione pubblica, con il parere n. 1/2007, ha ribadito che, durante il periodo di congedo straordinario usufruito da un genitore, tanto in modo continuativo che frazionato, sia l'uno che l'altro genitore non possono beneficiare nello stesso mese dei tre giorni di permesso (o degli equivalenti permessi orari) ex lege n. 104/92.


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PERMESSI PER HANDICAP anche se vi sono familiari conviventi non lavoratori

L'Inps finora aveva sostenuto che la presenza in famiglia di altra persona che sia tenuta o possa provvedere all'assistenza del parente con disabilità in situazione di gravità escludesse il diritto ai tre permessi mensili retribuiti. Con la circ. n. 90/2007 detto istituto si è uniformato ad una cospicua giurisprudenza di legittimità dettando i “seguenti nuovi criteri:

1) che a nulla rilevi che nell'ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario;

2) che la persona con disabilità in situazione di gravità – ovvero il suo amministratore di sostegno ovvero il suo tutore legale – possa liberamente effettuare la scelta su chi, all'interno della stessa famiglia, debba prestare l'assistenza prevista dai termini di legge;

3) che tale assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità;

4) che i benefici previsti si debbano riconoscere altresì a quei lavoratori che – pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità (come, per esempio, nel caso del personale di volo delle linee aeree, del personale viaggiante delle ferrovie o dei marittimi) – offrano allo stesso un'assistenza sistematica ed adeguata, stante impregiudicato il potere organizzativo del datore di lavoro, non attenendo la fruizione dei benefici de quo all' esercizio di un diritto potestativo del lavoratore. A tal fine, in sede di richiesta dei benefici ex art. 33, L . n. 104/92, sarà prodotto un «programma di assistenza» a firma congiunta del lavoratore richiedente e della persona con disabilità in situazione di gravità che dell'assistenza si giova – ovvero del suo amministratore di sostegno ovvero del suo tutore legale - , sulla cui eventuale valutazione di congruità medico legale si esprimerà il dirigente responsabile del Centro medico legale della sede Inps competente;

5) che il requisito dell'esclusività della stessa non si debba far coincidere con l'assenza di qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata, essendo compatibile con la fruizione dei benefici in questione il ricorso alle strutture pubbliche, al cosiddetto «non profit» ed a personale badante;

6) che, per esplicita previsione legislativa, non dia titolo ai benefici il solo caso del ricovero a tempo pieno, per ciò intendendosi il ricovero per le intere ventiquattro ore;

7) che al caso di cui al punto precedente, faccia eccezione quello rappresentato dal ricovero a tempo pieno, finalizzato ad un intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo, di un bambino di età inferiore ai tre anni con disabilità in situazione di gravità, per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (parente o affine entro il 3°grado) nonché, su valutazione del dirigente responsabile del Centro medico legale della sede Inps, quello della persona con disabilità in situazione di gravità in coma vigile e/o in situazione terminale, contesti questi assimilabili al piccolo minore;

8) che l' accettazione da parte del portatore di handicap in situazione di gravità dell'assistenza continuativa ed esclusiva offerta dal familiare possa rientrare tra le fattispecie previste dal T.U. n. 445/2000 sulla documentazione amministrativa per la cui prova è ammessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

9) che rimanga impregiudicato il diritto/dovere della Pubblica amministrazione di verificare sia la veridicità della dichiarazione di cui sopra e di quanto dichiarato dal lavoratore nel modello di domanda sia, in caso di disabilità in situazione di gravità «temporaneamente concesso» dalla Commissione medica ex art. 4 L . n. 104/92, il permanere del diritto a fruire i suddetti benefici in capo al lavoratore che ne abbia richiesto l'attribuzione”.


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HANDICAP SE L'ASSISTENZA È PER MENO DI UN MESE

I tre giorni di permesso ai sensi della L . n. 104/92 vanno proporzionalmente ridimensionati in caso di assistenza a un portatore di handicap per periodi inferiori a un mese. Per ogni 10 giorni di assistenza continuativa, spetta al richiedente un giorno di permesso ex lege 104/92. “L'applicazione del criterio in questione - spiega l'Inps con circ. n. 128/2003 - comporta pertanto che quando l'assistenza sia inferiore a 10 giorni continuativi non dà diritto a nessuna giornata o frazione di essa. Anche per i periodi superiori a 10 giorni (es. : 19) ma inferiori a 20 spetterà un solo giorno di permesso. Con nota del 15/3/2004 l'Inps ulteriormente precisa che questo criterio “trova applicazione in casi di assistenza non abituale come ad esempio allorquando un portatore di handicap che abitualmente risiede in altra località - o in un nucleo familiare diverso - viene, per un periodo limitato, assistito da un familiare che non gli presta normalmente assistenza”. Con il msg. n. 4416/2007 l'Inps ha poi puntualizzato che, in questo caso “l'abituale fruitore dei permessi dovrà comunicare alla sede Inps di appartenenza ed al proprio datore di lavoro la temporanea sospensione dell'assistenza. Le sedi Inps interessate, se diverse, dovranno raccordarsi tra loro al riguardo”. Nel caso di fruizione di permessi ad ore ai sensi della legge n. 104/92 (da parte del lavoratore handicappato o del genitore di un figlio portatore di handicap di età inferiore a 3 anni), non si procede al ridimensionamento suddetto, essendo il permesso ad ore legato alla singola giornata (ed al relativo orario) di fruizione del permesso. DOMANDA NEL CORSO DEL MESE Ancora con il msg. n. 4416/2007 l'Inps ha precisato che “per chi presta abitualmente assistenza e presenta annualmente la domanda all'Inps sono riconoscibili i tre giorni di permesso anche se la domanda stessa viene presentata nel corso del mese in cui vengono chiesti i permessi”.


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HANDICAP : CONGEDO RETRIBUITO BIENNALE CUMULABILE CON L'ASSEGNO DI INVALIDITÀ INPS

Il congedo retribuito di due anni per assistere figli (o - nell'impossibilità dei genitori - fratelli) disabili è cumulabile con l'assegno di invalidità.
Lo ha chiarito l'Inps con il msg. n. 8773/2007.


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CHEMIOTERAPIA congedo retribuito

Il lavoratore affetto da patologie tumorali (con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%), costretto a un periodo di assenza per sottoporsi a cure chemioterapiche, ha diritto a un congedo speciale di 30 giorni annui, retribuito a carico del datore di lavoro e non computabile nel periodo di comporto. Lo ha chiarito il ministero del Lavoro nella nota n. 6893/2006.


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HANDICAP: DUE ANNI DI CONGEDO RETRIBUITO priorità al coniuge. Può spettare anche a genitori o fratelli

L'art. 42, D. lgs. n. 151/2001 prevede un congedo biennale retribuito in favore di chi assiste familiari con handicap grave.
Con la circ. n. 112/2007 l'Inps ha chiarito che, alla luce della sentenza n. 112/2007 della Consulta, “hanno titolo a fruirne i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:

a) coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa,

b) genitori, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
• il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge,
• il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,
• il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame. In caso di figli minorenni la fruizione del beneficio in questione spetta anche in assenza di convivenza. In caso di figli maggiorenni il congedo in esame spetta anche in assenza di convivenza, ma a condizione che l'assistenza sia prestata con continuità ed esclusività. Il congedo in questione spetta in via alternativa alla madre o al padre (o ad uno degli affidatari in caso di affidamento contemporaneo a due persone della stessa famiglia); non può quindi essere utilizzato contemporaneamente da entrambi.

c) fratelli o sorelle - alternativamente- conviventi con il
soggetto portatore di handicap grave, in caso si verifichino le seguenti due condizioni:
1. entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili,
2. il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:
• il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,
• il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame”.

L'Inps coglie l'occasione per evidenziare che, “non è piu necessario dimostrare l'impossibilità di prestare assistenza da parte di altri familiari conviventi, stante l'esclusiva riconducibilità all'autonomia privata e familiare della scelta su chi, all'interno della famiglia del portatore di handicap, debba prestargli assistenza. Per assistenza continuativa ed esclusiva al disabile, inoltre, non deve intendersi necessariamente la cura giornaliera, purché essa sia prestata con i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze del portatore di handicap”.


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PROGRAMMA DI ASSISTENZA PER HANDICAP necessario se occorre oltre un'ora per coprire la distanza

Con il msg. n. 15021/2007 l'Inps ha chiarito che ai lavoratori che risiedono o lavorano in luoghi distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità, ma che, comunque, prestano al portatore di handicap un'assistenza sistematica ed adeguata deve essere richiesto un programma di assistenza quando il tempo normalmente necessario per coprire tale distanza superi i sessanta minuti. L'Inps ulteriormente specifica che “il programma di assistenza consiste in una sostanziale pianificazione motivata delle modalità con cui il lavoratore intende assistere il disabile in situazione di gravità. Si tratta, quindi, di una dichiarazione congiunta, del lavoratore e del portatore di handicap
- rinnovata annualmente in occasione della richiesta dei permessi - dalla quale si evincono:
• le motivazioni della richiesta (visite mediche programmate in Italia e all'estero, sostituzione programmata di personale badante, sostituzione di altro familiare nell'assistenza, ecc.);
il piano mensile di utilizzo dei permessi.
Ove intervengano variazioni significative (annullamento del programma, ricovero a tempo pieno della persona disabile, slittamento di date, ecc.), il fruitore dei permessi dovrà informare con ogni tempestività sia il datore di lavoro sia la sede Inps competente, mediante riproposta preventiva del programma”.


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CONGEDO RETRIBUITO DI DUE ANNI ESTESO AL CONIUGE DEL DISABILE

L'art. 42, D.lgs. n. 151/2001 prevede che i genitori lavoratori (anche adottivi o affidatari), alternativamente, abbiano diritto ad un congedo retribuito (da fruirsi entro 60 giorni dalla richiesta), della durata complessiva di 2 anni (tra tutti gli aventi diritto) per assistere il figlio affetto da grave handicap. Il congedo può essere fruito in parte dalla madre e in parte dal padre, purché sia rispettato il limite massimo riferito al figlio che è di due anni. Dopo la scomparsa dei genitori il medesimo diritto è riconosciuto ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi anche se l'handicappato è maggiorenne. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 233/2005, ha esteso il congedo straordinario a fratelli e sorelle anche quando i genitori, o il genitore, non sono deceduti, ma “solo” impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato. Ancora la Consulta , con la sentenza n. 158/2007, ha esteso il diritto al congedo in favore del coniuge del disabile in stato di gravità.


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PERMESSI PER HANDICAP frazionabili a ore

Con msg. n. 15995/2007 l'Inps ha comunicato la decisione ministeriale di ammettere la possibilità di fruire – sia nel settore pubblico che in quello privato - dei tre giorni di permesso di cui alla L. n. 104/92, anche frazionandoli in permessi orari. Tale frazionamento, comunque, non potrà portare al superamento delle 18 ore mensili.


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HANDICAP avvicinamento e convivenza

“In materia di assistenza alle persone handicappate - ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 24170/2006 - la norma contenuta nell'art. 33, c. 5, L . n. 104/1992, sul diritto del genitore o familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, NON È APPLICABILE NEL CASO IN CUI LA CONVIVENZA SIA STATA INTERROTTA PER EFFETTO DELL'ASSEGNAZIONE, AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE, DELLA SEDE LAVORATIVA e il familiare tenda successivamente a ripristinarla attraverso il trasferimento in una sede vicina al domicilio dell'handicappato”.


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HANDICAP: CONGEDO RETRIBUITO DI DUE ANNI se preso per meno di sei mesi, spettano anche i permessi

L'art. 42, D. lgs. n. 151/2001 prevede che i genitori lavoratori (anche adottivi o affidatari), alternativamente, abbiano diritto ad un congedo retribuito (da fruirsi entro 60 giorni dalla richiesta), della durata complessiva di 2 anni (tra tutti gli aventi diritto) per assistere il figlio affetto da grave handicap. Il congedo può essere fruito in parte dalla madre e in parte dal padre, purché sia rispettato il limite massimo riferito al figlio che è di due anni. Dopo la scomparsa dei genitori il medesimo diritto è riconosciuto ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi anche se l'handicappato è maggiorenne. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 233/2005, ha esteso il congedo straordinario a fratelli e sorelle anche quando i genitori, o il genitore, non sono deceduti, ma “solo” impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato. Il congedo può essere diviso in parti ed utilizzato, nel rispetto del limite massimo, anche da più fratelli.
MENO DI SEI MESI Ai sensi dell'art. 1, c. 1266, L . n. 296/2006 i soggetti che usufruiscono del congedo per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto a usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.


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ASSISTENZA PER HANDICAP l'impossibilità per un ultrasettantenne invalido

Con la nota n. 4582/2006 il ministero del Lavoro ha chiarito che “per attestare l'impossibilità della persona ultrasettantenne convivente di prestare assistenza al soggetto con handicap, non solo può prescindersi dalla complessa procedura di valutazione medico-legale di cui alla L. n. 104/92, ma è altresì sufficiente dimostrare che la persona anziana anzidetta sia affetta da «una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta» (dalle commissioni Asl per l'invalidità civile). Quest'ultima espressione sembra necessariamente riferirsi ad una invalidità nonqualificata da specifiche patologie predeterminate dalla norma e non quantificata con parametri percentuali”.


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DUE DISABILI DA ASSISTERE pluralità di permessi se l'assistenza è disgiunta

Il ministero del Lavoro, con nota n. 3003/2006, ha confermato che al lavoratore dipendente, familiare entro il terzo grado di due persone disabili, tra loro conviventi, possa essere riconosciuta la pluralità dei permessi mensili a condizione che l'assistenza sia disgiuntamente necessaria per ognuna delle persone disabili. Circa il significato da attribuire alla predetta condizione di assistenza disgiunta, il ministero ha precisato che essa si verifica quando la prestazione nei confronti di due o più soggetti con handicap può assicurarsi solo “con modalità e in tempi diversi, richiedendosi che l'assistenza sia contemporaneamente esclusiva e continua per ciascuno degli assistiti”.