PIÙ ASSENZE AI CONTROLLI DI MALATTIA possibile il licenziamento
Il lavoratore in malattia che si sottrae in più occasioni alle visite di controllo può essere licenziato per giusta causa.
Un simile comportamento, infatti, non costituisce solo inadempimento a un'obbligazione fondamentale del rapporto di lavoro, ma denota un atteggiamento che contrasta con il dovere di correttezza.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 6618/2007.
INDENNITÀ DI MALATTIA AI CO.CO.CO.
Ai sensi dell'art. 1, c. 788, L . n. 296/2006, per gli eventi occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 i co.co.co. non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria né titolari di pensione hanno diritto a un'indennità giornaliera di malattia, a carico Inps, per un massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell'arco di un anno solare, con riferimento agli eventi morbosi di durata superiore a tre giorni . Il diritto è subordinato al possesso dei medesimi requisiti già previsti per l'indennità in caso di degenza ospedaliera, vale a dire il possesso di un reddito non superiore al 70% del massimale su cui si versano i contributi all'Inps e avere contributi accreditati per almeno tre mensilità. La misura dell'indennità economica è pari alla metà (50%) della medesima indennità corrisposta dall'Inps in caso di degenza ospedaliera . Il lavoratore dovrà recapitare o trasmettere al proprio committente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal relativo rilascio, l'attestazione di malattia redatta dal proprio medico curante. I lavoratori ammalati, inoltre, dovranno rispettare anche le fasce orarie di reperibilità.
ESAURIMENTO NERVOSO non giustifica l'assenza al controllo
Un comune esaurimento nervoso non giustifica l'assenza del lavoratore alle visite fiscali, a meno che non si tratti di casi così gravi per cui è certificata l'assoluta impossibilità di rimanere in casa. È quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 3790/2007. Il lavoratore, mancando ripetutamente ai controlli, si sottrae a un dovere imposto dalla legge e dal contratto collettivo a tutela di elementari esigenze del datore», la cui violazione«è incompatibile con la persistenza del rapporto di lavoro».
PENSIONATI : attenzione ai periodi di malattia
I LAVORATORI DIPENDENTI che negli ultimi anni di lavoro - più precisamente negli anni presi a base per il calcolo della pensione - hanno avuto periodi di malattia o infortunio possono avere una pensione inferiore al dovuto se non viene accreditata la relativa contribuzione figurativa ad integrazione. Abbiamo verificato che in alcuni casi ciò non è avvenuto (forse perché non indicato chiaramente nella domanda di pensione).Analoga incompletezza può verificarsi riguardo ai vecchi periodi di malattia. Solo chi ha provveduto a farseli accreditare sulla posizione assicurativa ha la certezza di averli nel conto della pensione. PER LE OPPORTUNE VERIFICHE I PENSIONATI POSSONO PRESENTARSI AD UNO DEGLI UFFICI DEL PATRONATO INDICATI IN ULTIMA PAGINA.
COLLOCAMENTO PROTETTO liti al giudice ordinario
Sulle liti concernenti l'idoneità dei disabili per l'inserimento nei posti di lavoro, stabilita con un atto dell'Asl, decide il giudice ordinario. È quanto sancito dalla Cassazione con la sentenza n. 24862/2006.
COLLOCAMENTO PROTETTO E POSTAZIONI ADEGUATE
Il datore di lavoro, NEL PREDISPORRE L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, DEVE - ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 18203/2006 - TENERE CONTO DELL'OBBLIGO di procedere all'assunzione di lavoratori appartenenti a categorie protette; ove non abbia tenuto conto di questo obbligo ed abbia organizzato la propria struttura aziendale (eventualmente anche appaltando all'esterno lo svolgimento di tutte le attività non essenziali) senza prevedere postazioni di lavoro che possano essere ricoperte da personale non qualificato avviato obbligatoriamente, il successivo rifiuto di assumere quel personale rimane illegittimo, senza che il datore possa opporre l'impossibilità di utilizzare l'invalido perché mancante della necessaria qualificazione professionale”.
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO cumulabili esonero parziale e compensazione territoriale
È possibile cumulare il beneficio dell'esonero parziale anche in presenza di una compensazione territoriale nelle assunzioni dei disabili. Non è ammesso, invece, presentare contestualmente le relative richieste di autorizzazione. Lo ha precisato il ministero del Lavoro nella nota n. 674/2006.
Di conseguenza le situazioni prospettabili sono le seguenti:
1) in presenza di una domanda di compensazione territoriale inoltrata al servizio competente, il datore di lavoro deve attendere la definizione di tale richiesta prima di presentare qualsiasi domanda di esonero parziale;
2) se il datore di lavoro è già titolare di una autorizzazione alla compensazione territoriale,
potrà chiedere l'esonero parziale qualora sussistano le condizioni.
INVALIDITÀ CIVILE le verifiche all'Inps
Dal 1° aprile 2007 le Commissioni mediche di verifica del ministero dell'Economia non hanno più competenza per i controlli dei verbali trasmessi dopo il 31 marzo 2007 dalle Asl locali, poiché l'esercizio della funzione è stato trasferito all'Inps. I fascicoli trasmessi alle Commissioni mediche di verifica prima del 1° aprile 2007 rimangono di competenza del ministero; quelli sospesi presso le Commissioni dell'Economia, le cui procedure di controllo non siano state portate a compimento al 31 luglio 2007,verranno inoltrate all'Inps. Per l'attività di controllo l'Inps si avvarrà di commissioni mediche costituite da personale dell'istituto, opportunamente integrate, nei casi previsti, per lo svolgimento delle funzioni attribuite. Viene inoltre previsto che gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità, nonché le sentenze e ogni altro provvedimento reso in giudizio, dovranno essere notificati, oltre che all'Avvocatura dello stato, anche alle sedi provinciali Inps.
LAVORO DOMESTICO TRA PARENTI il rapporto di lavoro va provato
Con il msg. n. 15451/2007 l'Inps ha ricordato che “l'esistenza di vincoli di parentela o affinità tra le parti di un contratto di lavoro domestico non esclude il rapporto di lavoro ed il conseguente obbligo assicurativo, purché il rapporto di lavoro sia provato. Non è invece ammesso, salvo l'eccezione specificata dalla norma, il rapporto di lavoro domestico tra coniugi”. Resta comunque a carico dell'Inps l'accertamento della effettiva sussistenza del rapporto di lavoro. “I mezzi di prova sono necessariamente individuabili solo dopo la costituzione del rapporto medesimo. Dando quindi per scontata la possibile verifica solo a posteriori, si ritiene comunque - continua l'Inps - che nei casi di rapporti intercorrenti tra parenti o affini, possa essere ritenuta indicativa dell'effettività del rapporto di lavoro la lettera di assunzione, redatta ai sensi del Ccnl, corredata dalla busta paga. Fanno evidentemente eccezione i casi in cui circostanze varie inducano a poter ritenere che non ci sia effettivamente rapporto di lavoro (per esempio assunzione contestuale di più parenti, assunzione reiterata di parenti, ecc…)”. L'Inps ricorda inoltre che “ si prescinde dall'onere della prova in quei casi, tassativamente elencati, in cui pur essendovi un rapporto di parentela, di affinità o addirittura di coniugio, il datore di lavoro abbia delle menomazioni tali che lo rendano non autosufficiente (invalidi di guerra civili o militari, mutilati, invalidi per servizio, ciechi civili, ecc….) o rivesta un determinato status (sacerdoti secolari, componenti di comunità religiosa)”.
IL TELELAVORO
Il telelavoro rappresenta un evidente effetto dell'impiego delle tecnologie telematiche ai processi produttivi d'impresa. Si tratta di una nuova modalità di svolgimento dell'attività lavorativa: il lavoratore esegue le prestazioni da un luogo distante dai locali aziendali avvalendosi di un personal computer. Le forme di telelavoro applicate sono diversificate. Una prima modalità è il telelavoro svolto dal domicilio del lavoratore. Il collegamento del lavoratore con l'azienda può essere interattivo – on line – ovvero i “contatti” possono essere meno intensi fino a giungere a modalità di collegamento completamente off line. Vi è poi il lavoro remotizzato. In questo caso il lavoratore svolge l'attività in locali aziendali situati in un luogo distante dalla “sede” dalla quale dipende gerarchicamente. Si tratta di un “ufficio satellite” dove operano più telelavoratori. Un'ulteriore applicazione è il working out che è l'unica forma di lavoro non stanziale in quanto il telelavoratore non è vincolato ad una postazione di lavoro fissa. Lo scambio di informazioni e dati con la sede centrale avviene tramite un computer portatile collegabile via rete al sistema informativo aziendale.Vi sono infine strutture che ospitano telelavoratori che dipendono da imprese diverse; tale modello viene comunemente definito centro di lavoro comunitario. In questo caso le imprese usufruiscono delle postazioni di lavoro stipulando contratti di locazione con i proprietari/gestori del centro in relazione alle esigenze che si manifestano di volta in volta. Con questa soluzione organizzativa vengono attenuati i problemi di isolamento cui normalmente è soggetto il telelavoratore. Per il settore pubblico il telelavoro ha trovato regolamentazione legislativa tramite la L . n. 191/98 e il Dpr. n. 70/99, alle quali ha fatto seguito l'Accordo quadro nazionale del 23/3/2000. Per i rapporti di lavoro privati la regolamentazione è stata finora dettata dalla contrattazione collettiva.
CURE TERMALI INPS domanda entro il 31 dicembre
Le cure termali Inps sono concesse secondo il libero apprezzamento dell'istituto e sono finalizzate ad evitare o ritardare un processo invalidante, ovvero ad attenuare o rimuovere un'invalidità già in atto. Interessano tutti i lavoratori, dipendenti ed autonomi (compresi i co.co.co.), che possano far valere il duplice requisito di un'anzianità assicurativa di almeno 5 anni e di 3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda. Ne sono esclusi i titolari di pensione di invalidità a titolo definitivo e coloro che abbiano superato l'età per la pensione di vecchiaia (o che compiano l'età pensionabile nell'anno di fruizione delle cure), salvo coloro che non hanno perfezionato il previsto requisito contributivo. Sono invece ammesse le domande da parte dei titolari di assegno di invalidità non definitivo. L'Inps respinge anche le domande di coloro che al momento della fruizione delle cure siano pensionati di anzianità. Si effettuano in cinque stabilimenti gestiti direttamente dall'Inps ed in altri convenzionati. Hanno la durata di dodici giorni. È totalmente gratuito anche il soggiorno.
MOBBING DAI COLLEGHI i danni li paga l'azienda
La Cassazione con la sentenza n. 16148/2007 ha stabilito che l'azienda risponde del mobbing orizzontale (cioè da parte dei colleghi). Deve sempre predisporre tutte le misure idonee per preservare l'ambiente di lavoro. L'azione di risarcimento del danno può essere chiesta, dal lavoratore mobbizzato, ENTRO DIECI ANNI che decorrono da quando si è manifestato il danno e NON DA QUANDO SONO INIZIATE LE VESSAZIONI.
COLLOCAMENTO PROTETTO distinzione tra operai e impiegati
La richiesta di assunzione degli invalidi può contenere solo la scelta tra impiegati e operai, senza riferirsi a eventuali attitudini o a esigenze aziendali. Solo eccezionalmente il datore di lavoro può rifiutare l'assunzione obbligatoria del lavoratore invalido. Lo ha ribadito la Cassazione nella sentenza n. 18203/2006.
CHEMIOTERAPIA congedo retribuito
Il lavoratore affetto da patologie tumorali (con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%), costretto a un periodo di assenza per sottoporsi a cure chemioterapiche, ha diritto a un congedo speciale di 30 giorni annui, retribuito a carico del datore di lavoro e non computabile nel periodo di comporto. Lo ha chiarito il ministero del Lavoro nella nota n. 6893/2006.
SUPERAMENTO DEL COMPORTO PER ECCESSIVA MORBILITÀ nessun obbligo di comunicazione preventiva del datore se non previsto contrattualmente
“La risoluzione del rapporto per eccessiva morbilità costituisce la conseguenza di un caso di impossibilità parziale sopravvenuta di adempimento, in relazione ad una serie di infermità che si devono ritenere oggettivamente sussistenti ed impeditive della prestazione di lavoro. In mancanza di un obbligo contrattuale a carico del datore di lavoro di comunicazione della imminente scadenza del periodo di comporto, non può ritenersi che correttezza e buona fede impongano al creditore della prestazione lavorativa un dovere in tal senso, che finirebbe col consentire al prestatore di lavoro l'attivazione di strategie elusive dell'accertamento della sua impossibilità ad adempiere”. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza n. 14891/2006.
MOBBING il datore sempre responsabile
Il datore di lavoro risponde del comportamento «mobbizzante» tenuto da un suo dirigente nei confronti di un dipendente per non averlo prevenuto in base all'art. 2087, cod. civ. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 12445/2006.
LICENZIAMENTO NON VALIDO spetta sia l'indennità sostitutiva del preavviso che quella risarcitoria
In caso di licenziamento in tronco non valido, al lavoratore occupato alle dipendenze di un datore di lavoro con meno di 15 dipendenti, sono dovute sia l'indennità sostitutiva del preavviso sia l'indennità risarcitoria prevista dalla L . n. 604/66, così come modificata dalla L . n. 108/90. Questo è il principio affermato da due sentenze della Cassazione, le nn. 13732 e 13380/2006.