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Rassegna Legislativa
Provvidenze Economiche Pensioni

Provvidenze Economiche Pensioni

CHEMIOTERAPIA

Quando spetta l'accompagnamento

difficilissimo per i malati di cancro sottoposti a chemioterapia devastante ottenere l'accompagnamento; anche se durante i ricoveri e i day hospital versano in condizioni veramente difficili, costretti ad essere sempre accompagnati da un familiare, NON SPETTA LORO L'INDENNITA' SE LA SITUAZIONE E ' SOLO TRANSITORIA ; lo ha affermato la Cassazione nella sentenza n. 25569/2008


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ACCOMPAGNAMENTO

compatibile una residua capacità lavorativa può competere l'indennità di accompagnamento, ove sia una residua capacità lavorativa, purchè tuttavia venga accertato in concreto che l'intervento dell'accompagnatore non sia necessario per eseguire la prestazione lavorativa , che deve essere, invece, svolta dall'invalido autonomamente; è quanto ha confermato la Cassazione nella sentenza n. 22878/2008.


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INVALIDITÀ INPS E INVALIDITÀ CIVILE presupposti diversi

Con la sentenza n. 7760/2006 la Cassazione ha confermato la DIVERSITÀ , SIA DI PRESUPPOSTI SIA OGGETTIVA, tra l'invalidità pensionabile che dà luogo all'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità Inps e quello per invalidità civile.
Mentre presupposto dell'invalidità civile è la riduzione della generica capacità lavorativa, l'invalidità pensionabile scaturisce dalla riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato. Ne deriva, secondo la Cassazione , che non è possibile prendere i parametri di valutazione dell'invalidità civile per l'accertamento dell'invalidità ordinaria se non in via molto generica.


Provvidenze Economiche Pensioni

REVOCA ASSEGNO DI INVALIDITÀ sussistenza delle condizioni di invalidità e requisito reddituale

“In materia di assegno di invalidità, benché il requisito reddituale rappresenti un elemento costitutivo del diritto, e non una mera condizione di erogabilità della prestazione assistenziale, l'accertamento del medesimo non è richiesto nel giudizio che abbia ad oggetto la contestazione di un provvedimento di revoca del beneficio che sia basato solamente sulla sopravvenuta insussistenza delle condizioni di invalidità, nel caso in cui nella sede giudiziale sia disposto il ripristino della prestazione assistenziale senza soluzione di continuità, quindi con la stessa decorrenza della revoca, per l'accertata insussistenza del miglioramento delle condizioni di salute del percettore del beneficio”. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza n. 16542/2006.


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ACCOMPAGNAMENTO può spettare durante il ricovero in ospedale

La Cassazione , con la sentenza n. 2270/2007 ha stabilito che il RICOVERO PRESSO UN OSPEDALE PUBBLICO non costituisce sic et simpliciter l'equivalente di «ricovero in istituto» e che pertanto l'indennità di accompagnamento può spettare all' invalido civile grave anche durante il ricovero in ospedale, OVE SI DIMOSTRI CHE LE PRESTAZIONI ASSICURATE DALL' OSPEDALE MEDESIMO NON ESAURISCONO TUTTE LE FORME DI ASSISTENZA DI CUI IL PAZIENTE NECESSITA per la vita quotidiana.


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INVALIDITÀ CIVILE la frequenza scolastica sostituisce l'iscrizione nelle liste

La Cassazione , con la sentenza n. 2034/2007, ha affermato che ai fini della prova del requisito della incollocazione al lavoro prescritto per il godimento dell'assegno di invalidità per gli invalidi civili, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata della nozione di incollocazione al lavoro, per i soggetti maggiorenni invalidi la regolare frequenza scolastica secondo gli ordinamenti dello stato è equiparata all'iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio dei disabili, in quanto entrambi i comportamenti dimostrano la volontà di inserirsi convenientemente nel mondo del lavoro.


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RIVERSIBILITÀ AI FIGLI MAGGIORENNI INABILI limite di reddito come per l'invalidità civile

“Per ragioni di certezza giuridica ed uguaglianza sostanziale, ai fini della pensione di riversibilità, vanno considerati a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile pari, nell'anno 2007, all'importo di euro 1187,73 mensili”. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 14996/2007.


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AUMENTO AL “MILIONE” ulteriore incremento dal 2008

L'art. 5, c. 5, Dl n. 81/2007 ha previsto con decorrenza 1° gennaio 2008 un ulteriore incremento della pensione a favore dei soggetti ai quali già a decorrere dal 1° gennaio 2002 era stato consentito di raggiungere una pensione di importo di 516,46 euro mensili: individui con età pari o superiore a 70 anni, ridotta fino a 65 anni, nella misura di un anno di età ogni cinque anni di contribuzione e i titolari di assegni, pensioni sociali e di prestazioni assistenziali (invalidi civili, sordomuti e ciechi civili). Questi soggetti, per i quali attualmente la maggiorazione sociale è pari ad euro 559,91, dal 2008 potranno ottenere fino a 580 euro mensili per 13 mensilità a condizione che non conseguano redditi propri d'importo superiore a 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008, il limite di reddito annuo aumenterà in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fpld, rispetto all'anno precedente.


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ACCOMPAGNAMENTO per disturbi intellettivi

“L'indennità di accompagnamento, prevista quale misura assistenziale diretta anche a sostenere il nucleo familiare, va riconosciuta - afferma la Cassazione con la sentenza n. 1268/2005 - a coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana (mangiare, vestirsi, pulirsi), necessitano di un accompagnatore poiché sono incapaci (in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva, addebitabili a forme avanzate di gravi stati patologici) di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e tempi in cui gli stessi devono essere compiuti.”


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INVALIDITÀ CIVILE non conta la visita di revisione effettuata dopo il 65° anno

Se dalle revisioni effettuate dalle Asl e dalle commissioni di verifica sui soggetti ultrasessantacinquenni, titolari di prestazioni sostitutive di invalidità civile, risulta una riduzione del grado di invalidità da totale a parziale o, comunque, la mancata conferma dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alla prestazione di invalidità, i pensionati conservano le prestazioni sostitutive. Lo ha precisato l'Inps con msg. n. 20930/2006, rilevando che il compimento del 65° anno cristallizza la situazione in essere a quel momento: cessa la titolarità della prestazione di invalidità civile e si fruisce dell'assegno sociale senza che l'Inps possa rimettere in discussione la permanenza del requisito sanitario per il futuro.“Le sedi non dovranno dunque tenere conto dei verbali relativi ad accertamenti sanitari che contemplino esiti con decorrenza successiva al compimento del 65° anno di età. Va anche tenuto presente che, se non diversamente indicato nei verbali, laddove le visite siano riferite a revisioni mediche in scadenza in data antecedente al compimento dell'età, pur se effettuate successivamente, gli effetti dei verbali stessi dovranno intendersi - sostiene l'Inps - con decorrenza da tale data di scadenza (dalla quale è già prevista la sospensione delle prestazioni INVCIV)”. Invece, gli accertamenti sanitari sono rilevanti per la verifica del diritto all'indennità di accompagnamento e alle prestazioni di carattere socio-sanitario non economiche.


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INVALIDITÀ MODIFICABILE IN VECCHIAIA se più favorevole

L'Inps ha difeso a lungo il principio dell'immutabilità del titolo pensionistico. Infine, con la circ. n. 91/2002, si è adeguato alla giurisprudenza di legittimità in materia, riconoscendo che le pensioni e gli assegni di invalidità si possono trasformare in pensioni di vecchiaia o di anzianità (ovviamente quando se ne perfezionino i requisiti). Il titolare della pensione di invalidità (ante L . n. 222/84) può richiedere la pensione di vecchiaia anche in altra gestione. Con msg. n. 33201/2006 l'Inps ha chiarito che in questi casi la pensione di vecchiaia ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda e che le sedi prima di liquidare un trattamento eventualmente meno favorevole devono contattare l'interessato (per una possibile rinuncia alla domanda).